casi in cui imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta


 

art. 2, c. 1, L. 27.12.2002,n. 289, in vigore dal 01.01.2003

 

La norma inserisce, all’art. 11 del D.P.R. 22.12.1986 n. 131, il comma 1-bis, ai sensi del quale, se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro, e quello dell’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale, e relative pertinenze, l’imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta.

 

L’innovazione suindicata si riferisce solo ai redditi dei terreni, e non a quelli dei fabbricati (diversi dall’abitazione principale): per questi ultimi, vi è esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi solo se la persona interessata non possiede redditi diversi da quelli fondiari, di qualsiasi natura (salvo quelli esenti e quelli soggetti a ritenuta a titolo d’imposta), e se il reddito fondiario del fabbricato non eccede 185,92 euro (art. 1, c. 4, lett. b), del D.P.R. 600/1973).

 

Occorre tener conto, con riferimento ai c.d. frontalieri, che – ai sensi dell’art. 2, c. 10, L. 27.12.2002 n. 289, i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa ed esclusiva, all’estero in zone di frontiera e altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato, concorrono a formare il reddito complessivo per l’importo eccedente 8.000 euro (e quindi, in tali circostanze, viene meno l’esenzione prevista dal suddetto comma 1).